L’abogado che difende una parte in un giudizio civile senza la supervisione di un avvocato italiano può essere condannato al rimborso delle spese legali.
La legge (art. 8 d.lgs. n. 96/01) consente infatti all’avvocato straniero (c.d. avvocato stabilito) di svolgere in Italia attività di rappresentanza, assistenza e difesa in sede giudiziale solo d’intesa con un avvocato italiano regolarmente abilitato a esercitare la professione forense.
Questa intesa deve peraltro essere espressamente riferita alla specifica controversia e deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa all’Autorità giudiziaria da entrambi gli avvocati.
Nel caso sottopostoci la controparte dei nostri clienti era rappresentata in giudizio in via esclusiva da un soggetto abilitato in Spagna (abogado) che si era limitato a produrre una generica dichiarazione di intesa sottoscritta da un avvocato italiano alcuni anni prima dell’avvio della causa.
Abbiamo contestato l’assoluta illegittimità del mandato difensivo conferito al difensore avversario sottolineando che secondo il Consiglio Nazionale Forense un atto di intesa “preventiva” di carattere generale e indifferenziato mette di fatto l’avvocato stabilito in condizione di esercitare la propria attività sottraendosi al controllo dell’avvocato italiano e di aggirare, quindi, le condizioni e i limiti di legge.
Con sentenza n. 3438/22 la Corte di appello di Milano ha accolto in pieno la nostra tesi dichiarando radicalmente inesistente la procura conferita all’abogado che per di più ha condannato in prima persona a rimborsare ai nostri clienti le spese legali.
L’assistenza e la rappresentanza tecnica in un giudizio civile è di cruciale importanza per la tutela dei tuoi diritti. Per questo è essenziale affidarsi a professionisti qualificati e competenti.
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